27 settembre 2014
Un lavoratore, dopo aver infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione (ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto e pignoramento diretto o presso terzi) ed aver altresì proposto istanza per la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro (istanza rigettata per la modesta entità del debito), otteneva il pagamento del t.f.r. dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, a seguito di insolvenza della società datrice, in via giudiziale.
L’azione nei confronti del Fondo di garanzia cos’è? L’art. 2, comma 5, l. n. 297/1982 (disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) dispone il pagamento del t.f.r. da parte dell’INPS qualora il datore di lavoro non soggetto a fallimento non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a detto pagamento, sempreché il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l’esecuzione forzata per ottenere il credito.
L’azione nei confronti del Fondo di Garanzia ex art. 2, comma 5, l. n. 297/82, trova ingresso ogni qual volta il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive, vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
La Cassazione ribadisce una lettura estensiva della legge nazionale che trova piena giustificazione nella facoltà data dal diritto comunitario (direttiva CE n. 987/1980) ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali. Inoltre, questa interpretazione estensiva escluderebbe quella situazione di noncopertura assicurativa che altrimenti si verrebbe a verificare quando il datore di lavoro risulti astrattamente assoggettabile al fallimento, ma questo non può in concreto essere dichiarato.
La Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo il quale, ai fini della tutela prevista dalla l. n. 297/1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest’ultimo, se è assoggettabile al fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato non soggetto a fallimento, con conseguente applicazione dell’art. 2 della legge summenzionata. Il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS a condizione che abbia, preventivamente, esperito una procedura di esecuzione in maniera infruttuosa, salvo che risultino in atti altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’esecuzione forzata.