13 febbraio 2015
Nel caso di passaggio del personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento economico opera nei limiti dellaregola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, pertanto l’indennità di amministrazione non è dovuta se il trasferimento ha comportato un complessivo miglioramento delle condizioni economiche. Con la sentenza n. 24950/2014, depositata il 24 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha, quindi, confermato il suo orientamento in tema di diritto all’indennità di amministrazione o di altre indennità.
Alcuni dipendenti pubblici, trasferiti dal Ministero del Lavoro alla Regione Lazio, si vedevano negare dal primo l’indennità di amministrazione, emolumento dedicato agli statali trasferiti, al fine di garantire loro il mantenimento della posizione retributiva già maturata.
Ciò in considerazione del principio costituzionale dell’irriducibilità della retribuzione. L’erogazione dell’indennità di amministrazione è prevista dall’art. 7 CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, il quale fa esplicito riferimento alle norme in tema di retribuzione dei pubblici dipendenti, da ultimo il d.lgs. 165/2001.
In altri termini, l’indennità di amministrazione serve a colmare l’eventuale differenza tra la retribuzione percepita in seno all’amministrazione lasciata e quella percepita presso l’amministrazione di trasferimento.
I lavoratori coinvolti nella controversia, nel trasferimento, non avevano subito una diminuzione della loro retribuzione, ma reclamavano comunque il diritto a percepire l’indennità di amministrazione, che, secondo loro e secondo i giudici di merito, non era un salario accessorio, bensì una voce retributiva facente parte del trattamento economico fisso e continuativo e, pertanto, non riassorbibile in nessun altro emolumento speciale.
La Corte di Cassazione, con pronuncia cervellotica, ribalta quanto deciso nei primi due gradi di giudizio, avvalorando la funzione dell’indennità di amministrazione.
Come accennato, l’art. 7 del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali garantisce al personale statale trasferito il mantenimento della retribuzione già percepita, attraverso l’erogazione dell’indennità di amministrazione da parte dell’amministrazione che ha operato il trasferimento.
In particolare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già specifi cato che il principio del mantenimento del trattamento economico già in godimento presso la precedente amministrazione possa essere derogato solo in presenza di norme speciali dello stesso livello dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, che è da considerarsi disposizione generale.
Di conseguenza, il principio del mantenimento del trattamento economico goduto nella precedente amministrazione va commisurato agli eventuali miglioramenti di inquadramento e di retribuzione, occorsi a seguito del trasferimento.
Pertanto, se il trasferimento comporta un miglioramento della posizione retributiva non ha più senso applicare il principio di irriducibilità della retribuzione. Anzi, in un simile caso, l’erogazione dell’indennità di amministrazione causerebbe un ingiustificato aumento del compenso, che comporterebbe, a sua volta, una violazione del principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici,
principio stabilito ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001.
Nel caso di specie, i dipendenti trasferiti hanno goduto di una migliore posizione lavorativa e retributiva in seno alla Regione Lazione, pertanto, in assenza di una norma speciale che imponga comunque l’erogazione dell’indennità di amministrazione, Il Ministero del Lavoro, da cui provengono i lavoratori, non è tenuto ad alcun versamento, anche perché la Regione Lazio ha correttamente riassorbito i lavoratori anche dal punto di vista retributivo.