6 maggio 2014
Nei casi in cui sussista pericolo di vita o di aggravamento della patologia o di non adeguata guarigione, gli organi sanitari pubblici sono tenuti, senza possibilità di valutazione discrezionale, a provvedere alla somministrazione di medicinali aventi come contenuto sostanze stupefacenti.
E’ quanto emerge dall’ordinanza 30 luglio 2013 della Sezione Lavoro del Tribunale di Novara.
Il caso vedeva una donna, adire il Tribunale per chiedere di ordinare all’ente preposto la possibilità di renderle disponibile un farmaco a contenuto di cannabinoidi, per alleviare la sofferenza derivatale a seguito di un intervento chirurgico, senza sostenere alcuna spesa.
La richiesta era stata originariamente rifi utata dalla ASL resistente in giudizio, secondo la quale, indubbiamente il diritto alla salute pone a carico dello Stato il dovere di garantire a tutti i cittadini il diritto di accedere liberamente alle cure, ma ciò comporta anche uno specifi co ordine di protezione che assume rilievo ogni volta che la salute dell’individuo sia pregiudicata o messa in pericolo da libere iniziative del medesimo.
La norma di riferimento è, ovviamente, costituita dall’art. 32 Cost., che tutela la salute quale fondamentale diritto dell’individuo, il quale comprende anche il diritto di assistenza sanitaria e farmaceutica.
Qualora la tutela della salute abbia il carattere di immediatezza ed urgenza, si deve escludere ogni possibilità di valutazione discrezionale da parte degli organi preposti alla distribuzione e somministrazione di farmaci, in quanto il diritto fondamentale della salute si impone nella sua assolutezza, senza limiti e condizionamenti.
La tutela della salute implica di intervenire non solo quando le cure siano fi nalizzate a debellare la malattia o ad arrestarne il decorso, ma anche qualora dette cure, come nel caso delle c.d. cure palliative, siano dirette ad alleviare un pregiudizio fisico o esistenziale del paziente, senza incidere sul decorso della patologia.
Nel caso di specie, trattandosi di medicinale cannabinoide, trova applicazione l’art. 5 del DM 11.2.1997, il quale stabilisce che l’onere della spesa per l’acquisto di tali medicinali non deve essere imputato a fondi pubblici tranne il caso in cui l’acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l’impiego in ambito ospedaliero.