24 aprile 2014 La Corte d’Appello di Caltanissetta rigettava la domanda proposta da un uomo nei confronti dell’INPS per ottenere l’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13, l. n. 118/1971, ritenendo che, nonostante il percepimento di redditi inferiori alla soglia di legge prescritta per detta pretta prestazione assistenziale, la medesima non poteva spettare perché l’attore svolgeva attività lavorativa. Quest’ultimo ricorre in Cassazione. Assegno di invalidità civile: l’attività lavorativa ne preclude il benefi cio. L’art. 13, l. n. 118/1971, come recentemente modifi cato, afferma che «agli invalidi civili, di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12». Si comprende che lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto al beneficio. |