Avviso sull’obbligo indirizzo PEC

Al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra professionisti e pubbliche amministrazioni, l’art. 37 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo), ha sostituito, il comma 7 bis dell’art. 16 del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini.

Il nuovo testo prevede, in particolare, che “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo cui iscritto, è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza; in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
Tanto premesso, si invitano gli iscritti titolari di un indirizzo PEC ad adempiere alla disposizione di legge inoltrando all’OPI comunicazione contenente l’indirizzo PEC per aggiornamento dell’ALBO.

Per quanti non dispongono di un indirizzo PEC, l’OPI di Bari offre l’opportunità di attivarla gratuitamente con le modalità cui al presente link
Bari 9 settembre ’20