5 marzo 2015
In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nel caso in cui il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.
Principio contenuto nella sentenza n. 24392, della Corte di Cassazione.
Una società, che esercitava in forma imprenditoriale l’attività di vendita all’ingrosso di prodotti alimentare, licenziava un proprio lavoratore, dal momento che lo stesso si era occupato di assegnazioni “fuori linea” (attività straordinaria chiamato a svolgere gratuitamente in caso di prodotti con scadenza nel breve periodo) di numerosi pezzi, in favore della propria convivente e di una società, di cui la stessa era amministratrice.
Gli veniva quindi contestata la violazione del divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro, di fare uso di informazioni aziendali in modo da arrecargli pregiudizio, nonché l’obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Impugnato il licenziamento, il Tribunale ne dichiarava l’illegittimità e condannava la società alla reintegrazione del lavoratore oltre al risarcimento del danno. La Corte d’appello, adita dalla società, accoglieva il gravame e, riformando la sentenza di prime cure, rigettava la domanda del lavoratore.
Per valutare la violazione dell’obbligo fi duciario, era necessaria l’esistenza di un codice disciplinare?
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il lavoratore, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa l’irrilevanza della mancata affissione di un codice disciplinare.
Il ricorrente, sostanzialmente riteneva necessario accertare l’esistenza di un codice disciplinare, poiché egli godeva di un potere discrezionale nella scelta del cliente nei cui confronti effettuare le assegnazioni, e doveva essere valutata la sussistenza della violazione dell’obbligo fi duciario.
Nessun potere discrezionale, ma specifiche procedure da seguire, confi guranti obblighi di diligenza e fedeltà. La mancata affissione del codice disciplinare e l’assenza di un codice operativo è inconferente, fondandosi su una premessa di fatto, esclusa dai giudici di merito, che egli godesse di un potere discrezionale nella scelta delle sua assegnazioni “fuori linea”.
La Corte aveva accertato che vi erano delle specifi che procedure da seguire, la cui inosservanza era finalizzata ad un interesse proprio del lavoratore in contrasto con quello del lavoratore e confi gurava, quindi, la violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà e quindi nessun obbligo di pubblicità del codice etico.
D’altra parte, è pacifi co in sede di legittimità che «in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro».