18 aprile 2014
La Corte d’Appello di Torino accoglieva la domanda di un uomo, affetto da cecità assoluta, che chiedeva l’accertamento negativo dell’indebito preteso dall’INPS, il quale teneva conto, per il superamento del limite di reddito calcolato, della casa d’abitazione.
L’INPS ricorreva in Cassazione deducendo una violazione di legge, reputando che, per la specifi ca normativa in materia, la casa di abitazione, in caso d’erogazione della pensione di inabilità civile per ciechi, vada computata nel reddito per il diritto alla prestazione.
L’ente si basava sul riferimento, nelle norme sull’invalidità civile (l. n. 118/1971), ai “redditi assoggettabili” (oltre che ai redditi esenti), un concetto più ampio di “redditi assoggettati”, utilizzato invece dal TUIR ai fi ni della tassazione.
Di conseguenza, il limite di reddito per conseguire la pensione di invalidità civile doveva essere calcolato computando anche il reddito della casa di abitazione principale, in quanto facente parte del reddito assoggettabile all’IRPEF. Analizzando il ricorso, la Cassazione sottolineava che la l. n. 118/1971 rinvia, per le condizioni economiche necessarie per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla l. n. 153/1969, riguardante gli ordinamenti pensionistici.
Questa seconda norma stabilisce che, per le pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, sono esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione. Non si può tenere conto, inoltre, di disposizioni dettate ad altri fi ni, come quelle che impongono la denuncia dei redditi ai fi ni assistenziali, perché queste nulla dicono sulla determinazione effettiva del reddito da considerare ai fi ni del diritto.
La l. n. 99/2013 ha novellato le disposizioni previgenti sui requisiti reddituali per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, regolamentando espressamente il limite reddituale, con la tecnica del rinvio, al reddito agli effetti dell’IRPEF.
Tuttavia, non è stata abrogata la disposizione della l. n. 153/1969, che esclude espressamente il reddito dominicale dalla casa di abitazione, continuando, quindi, a trovare applicazione per gli assistiti, la cui invalidità non sia correlata all’accertamento di una totale inabilità lavorativa. Questo è il caso della provvidenza erogata a chi versi in condizione di cecità assoluta.