14 marzo 2014
fi nalità per legge della prova e, dall’altro, all’effettivo andamento della prova stessa, senza che resti escluso il potere di valutazione discrezionale dell’Amministrazione datrice di lavoro, non potendo omologarsi la giustifi cazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, e dovendosi escludere che l’obbligo di motivazione possa spostare l’onere delle prova sul datore di lavoro.
Aggiunge la stessa Cassazione che il recesso del datore di lavoro pubblico nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione, il che lo differenzia dal recesso assoggettato al regime della legge 604/1996, fermo restando che l’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verifi carne la reciproca convenienza.
Ne consegue che non sarebbero configurabili un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell’esperimento non risultassero adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova ovvero risultasse il perseguimento di fi nalità discriminatorie o altrimenti illecite, incombendo, comunque, sul lavoratore, l’onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo.