8 marzo 2014
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E’ un principio granitico in giurisprudenza. Ed ossia, non occorro l’affi ssione del codice disciplinare per conoscere che determinate condotte siano illegittime. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25311/13 depositata l’11 novembre, si è espressa in merito alla mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro.
La questione prende spunto dal licenziamento intimato ad un lavoratore che si era assentato arbitrariamente e senza giustificazione dal servizio dal 1° agosto 1998 al settembre 1998. Licenziamento che era stato dichiarato illegittimo dai giudici di primo grado e, al contrario, ritenuto legittimo in appello. Obbligo di affissione del codice disciplinare?
I giudici territoriali, infatti, ricordano il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «l’obbligo di affi ssione del codice disciplinare non vale per quei comportamenti, e per le corrispondenti sanzioni espulsive, di cui il lavoratore può autonomamente percepire il disvalore in quanto siano violativi di ciò che, nella coscienza sociale, è sentito come codice etico fondamentale (c.d. ‘minimum etico’) o comunque risultino contrapposti agli obblighi essenziali discendenti dal rapporto di lavoro».
Sì, ma non vale per i comportamenti di cui il lavoratore può autonomamente percepire il disvalore.
E non vi è dubbio che la condotta posta a base del licenziamento del lavoratore rientri tra tali comportamenti, «trattandosi di condotta chiaramente lesiva dei fondamentali obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro». Tale decisione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, che ha dunque rigettato il ricorso.